L’articolo 73 del D.L. 69/2013 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivamente modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati delle Corti di appello, dei tribunali ordinari, degli uffici requirenti di primo e secondo grado, degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, dei tribunali per i minorenni nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.
Referente per i tirocini di cui all’art. 73 D.L. 69/2013: dott. Gaetano Laviola
Requisiti
Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
Qualora le domande superino i posti disponibili presso gli uffici giudiziari, costituiscono titolo preferenziale, nell’ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.
A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
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Come si svolge
I tirocinanti assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie.
Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio (salvo il giudice ritenga di non ammetterli).
I tirocinanti non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d’interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.
I tirocinanti partecipano, inoltre, ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.
Borse di studio
Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
Agli ammessi allo stage è attribuita, in presenza di specifiche condizioni, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili.
Il Ministro della giustizia determina annualmente, con proprio decreto:
- i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
- l’effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle predette borse di studio, sulla base delle risorse disponibili.
Obblighi
Gli ammessi allo stage hanno l’obbligo di riservatezza e di astensione dalla deposizione testimoniale in relazione alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione.
I tirocinanti non possono svolgere attività difensiva presso l’ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato formatore, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al giudice formatore, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio.
Gli ammessi allo stage possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca, il tirocinio forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali.
Qualora i tirocinanti siano iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione, l’attività di formazione si svolge in collaborazione con i consigli dell’Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali.
Il tirocinio formativo può essere interrotto, su decisione del capo dell’ufficio giudiziario, per ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario con lo stagista.
Vantaggi
L’esito positivo del tirocinio: